Parte PrimaTitolo VCapo V

Art. 224

Crediti assistiti da prelazione

In vigore dal 15 lug 2022
1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli , sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. 2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli , sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-224

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