Parte PrimaTitolo VCapo IVSez. II

Art. 219

Procedimento di distribuzione della somma ricavata

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. 2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-219

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