Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 309
Domande dei creditori e dei terzi
In vigore dal 15 lug 2022
1. I creditori e le altre persone indicate nell' che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Si applica l', comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-309