Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 308
Comunicazione ai creditori e ai terzi
In vigore dal 28 set 2024
1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalità di cui all', comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all', comma 3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.
4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l', commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-308