Parte PrimaTitolo VIICapo II

Art. 303

Effetti del provvedimento di liquidazione

In vigore dal 15 lug 2022
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'. 2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-303

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo