Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 300
Provvedimento di liquidazione
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-300