Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 296
Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 15 lug 2022
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l', comma 8.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-296