Parte Prima›Titolo VI›Capo IV
Art. 292
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo
In vigore dal 28 set 2024
1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento,... sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'.
2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-292