Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 295
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
In vigore dal 15 lug 2022
1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-295