Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 298
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 15 lug 2022
1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell', il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell', commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-298