Parte PrimaTitolo VIICapo II

Art. 302

Responsabilità del commissario liquidatore

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli , comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-302

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