Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 302
326 / 415Responsabilità del commissario liquidatore
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli , comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-302