Art. 300 · Provvedimento di liquidazione
Parte PrimaTitolo VIICapo II

Art. 300

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Provvedimento di liquidazione

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
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