Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 303
327 / 415Effetti del provvedimento di liquidazione
In vigore dal 15 lug 2022
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-303