Parte PrimaTitolo VCapo ISez. II

Art. 146

Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

In vigore dal 15 lug 2022
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall' del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-146

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