Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 144
Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
In vigore dal 15 lug 2022
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall', comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-144