Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 148
Corrispondenza diretta al debitore
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-148