Parte PrimaTitolo VCapo ISez. II

Art. 148

Corrispondenza diretta al debitore

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-148

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