Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 149
Obblighi del debitore
In vigore dal 28 set 2024
1. Fermo quanto previsto dall', comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-149