Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 151
Concorso dei creditori
In vigore dal 15 lug 2022
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-151