Parte PrimaTitolo VCapo ISez. III

Art. 156

Crediti infruttiferi

In vigore dal 15 lug 2022
1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-156

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