Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 160
Creditore di più coobbligati solidali
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-160