Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 141
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori
In vigore dal 15 lug 2022
1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-141