Parte PrimaTitolo VCapo ISez. IV

Art. 170

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

In vigore dal 28 set 2024
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. 2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli , commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-170

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