Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 170
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
In vigore dal 28 set 2024
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli , commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-170