Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. V
Art. 174
Contratti relativi a immobili da costruire
In vigore dal 15 lug 2022
1. I contratti di cui all' del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-174