Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 167
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
In vigore dal 15 lug 2022
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-167