Art. 167 · Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Parte PrimaTitolo VCapo ISez. IV

Art. 167

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Patrimoni destinati ad uno specifico affare

In vigore dal 15 lug 2022
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-167