Capo V
Art. 15
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
In vigore dal 17 nov 2018
Modifiche all' del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95
1. All' del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «e agli , comma 1, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «e agli , commi 1, 2, 3 e 4»;
b) al comma 11, le parole: «regolamento da emanare ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono sostituite dalle seguenti: «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;
c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
Fermo restando quando previsto dall', comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;
d) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-15