Capo I

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

In vigore dal 17 nov 2018
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, lettera c), prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»; b) all'articolo 6-bis, comma 7, dopo le parole: «nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità», sono inserite le seguenti: «, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione della graduatoria finale del corso»; c) all'articolo 6-ter, comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «gli allievi» sono inserite le seguenti: «e gli agenti in prova»; d) all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» è inserita la seguente: «anche»; e) all'articolo 27-bis, comma 1, alla lettera c), prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»; f) all'articolo 62, primo comma, le parole: «con qualifica inferiore a dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti: «con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate»; g) all'articolo 64: 1) al primo comma, le lettere a) e b), sono abrogate, e alla lettera c), le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario» e le parole: «dal capo della polizia», sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio»; 2) al terzo comma, le parole: «Per il personale dei ruoli direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate»; h) all'articolo 65, primo comma: 1) le lettere a) e b), sono abrogate; 2) alla lettera c), le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario»; i) dopo l'articolo 66, è inserito il seguente: «Art. 66-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo). - 1. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo è compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.»; l) all'articolo 69, quarto comma, le parole «della carriera direttiva» sono sostituite con le seguenti: «con qualifica fino a vice questore»; m) l'articolo 71, è sostituito dal seguente: «Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»; n) all'articolo 72, il primo comma è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»; o) all'articolo 73, il primo comma è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»; p) l'articolo 74 è sostituto dal seguente: «Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»; q) all'articolo 75: 1) al primo comma, le parole: «del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fatti»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.»; 3) al quarto comma le parole: «Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali,»; 4) al quinto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni.»; r) dopo l'articolo 75 sono inseriti i seguenti: «Art. 75-bis (Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario). - 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato. Art. 75-ter (Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio). - 1. Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.». 2. La «TABELLA A», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla «TABELLA 1», allegata al presente decreto. 3. Il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-2

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