Capo I

Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

In vigore dal 17 nov 2018
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»; b) all'articolo 20-quater, comma 1: 1) alla lettera a), le parole «che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica» sono soppresse; 2) alla lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»; c) all', le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»; d) all'articolo 24: 1) al comma 5, le parole: «e di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostituto commissario tecnico»; 2) al comma 5-bis, le parole: «ai sostituti direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ai sostituti commissari tecnici»; e) all'articolo 25-quater, comma 6, le parole: «, a domanda», sono soppresse; f) all'articolo 31-quinquies: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»; 2) al comma 1, le parole: «alla qualifica di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica di sostituto commissario tecnico»; g) all'articolo 44: 1) al primo comma le parole: «rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici»; 2) al quarto comma, dopo le parole: «Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte», sono inserite le seguenti: «da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o»; 2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 2» e dalla «TABELLA 3», allegate al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-3

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