Capo II

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 17 nov 2018
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 629, comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri»; b) all'articolo 651-bis: 1) al comma 1, lettera c), le parole: «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»; 2) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.»; c) all'articolo 664, comma 1, lettera b): 1) le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»; 2) la parola: «quarantesimo» è sostituita con: «quarantacinquesimo»; d) all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»; e) all'articolo 674, comma 3, la parola «-logistico» è soppressa; f) all'articolo 684, comma 1, la parola «preferenziali» è soppressa; g) all'articolo 685: 1) al comma 2, lettera b), la parola «preferenziali» è soppressa; 2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»; h) all'articolo 687, comma 2, le parole «dall'articolo 684» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 684 e 685»; i) all'articolo 692: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono: a) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo; b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.»; 3) al comma 6, le lettere a) ed e-bis) sono soppresse; 4) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.»; l) all'articolo 707, al comma 1, lettera b), la parola: «superiore» è sostituita con le seguenti: «di secondo grado»; m) all'articolo 723, il comma 4 è soppresso; n) all'articolo 775, al comma 3, le parole: «aggiornamento e» sono soppresse; o) all'articolo 778 al comma 1, lettera d), le parole: «aggiornamento e» sono soppresse; p) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola «allievo» è soppressa; q) all'articolo 847: 1) nella rubrica, la parola: «-logistico» è soppressa; 2) al comma 1, la parola: «-logistico» è soppressa; r) all'articolo 1040, comma 1, lettera c), la parola «-logistico» è soppressa; s) all'articolo 1051, comma 4, dopo le parole: «pubblicazione del quadro di avanzamento» sono aggiunte le seguenti «o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri»; t) all'articolo 1056, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5.»; u) all'articolo 1059, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.»; v) all'articolo 1062, comma 6-bis: 1) le parole: «primi marescialli» sono sostituite con la seguente: «luogotenenti»; 2) dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.»; z) all'articolo 1231, comma 1, dopo le parole: «del ruolo normale», sono aggiunte le seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c)»; aa) all'articolo 1294, comma 1, dopo le parole: «comando di stazione» è aggiunta la seguente: «territoriale»; bb) all'articolo 1508, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.»; cc) all'articolo 2196-ter, il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»; dd) all'articolo 2196-quater, comma 1, le parole: «non direttivi e non dirigenti» sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,»; ee) all'articolo 2196-quinquies, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021. 3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo. 3-quater. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»; ff) all'articolo 2206-ter, comma 1, le parole «1° gennaio» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»; gg) all'articolo 2212-ter, comma 1, le parole: «c-bis» sono sostituite con la seguente: «b)»; hh) all'articolo 2212-quinquies: 1) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza.»; 2) al comma 4, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti»; 3) il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. Il personale del ruolo forestale dei periti può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.» 4) al comma 5-bis, le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti», le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale», e le parole: «primi periti superiori», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti con qualifica di carica speciale»; ii) all'articolo 2212-sexies: 1) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, può indirizzare e controllare l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilità per il risultato conseguito. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza»; 2) al comma 3, le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori»; 3) il comma 3-bis è sostituito con il seguente: «3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; ll) all'articolo 2212-septies: 1) al comma 2, le parole: «I collaboratori e i collaboratori capo», sono sostituite con le seguenti: «Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori»; 2) il comma 2-bis è sostituito con il seguente: «2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; mm) all'articolo 2212-octies: 1) al comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore»; 2) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.»; 3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto», sono sostituite con le seguenti: «primo perito superiore» e le parole «alla qualifica di luogotenente» sono sostituite con le seguenti: «al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.»; nn) all'articolo 2212-duodecies, al comma 5, le parole: «, un mese e ventiquattro giorni» sono sostituite con le seguenti: «e cinque mesi»; oo) all'articolo 2212-terdecies: 1) al comma 3, le parole: «in misura non superiore a 160 unità annue», sono sostituite con le seguenti: «equamente per ogni annualità»; 2) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800.»; 3) il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non può superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800.»; pp) all'articolo 2212-quaterdecies: 1) al comma 1, dopo le parole: «mediante concorso per titoli dai luogotenenti», sono aggiunte le seguenti: «dei ruoli degli Ispettori» e dopo le parole: «non inferiore a cinquanta anni» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a 59»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, è prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.»; 3) al comma 2, dopo le parole: «vincitori del concorso», sono aggiunte le seguenti: «, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale,»; 4) il comma 3 è abrogato; qq) all'articolo 2214-quater: 1) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»; 2) il comma 24 è sostituito con il seguente: «24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; 3) dopo il comma 24, è aggiunto il seguente: «24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24: a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa; b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza; c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.»; rr) all'articolo 2247-bis: 1) al comma 8-bis, le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale» e le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 2) al comma 9-bis, le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»; 3) al comma 10-bis, le parole: «ai collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri»; 4) al comma 11, la lettera l) è sostituita con la seguente: «l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli.»; ss) all'articolo 2247-undecies: 1) nella rubrica, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 2) al comma 1, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri», le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori»; tt) all'articolo 2247-duodecies: 1) nella rubrica, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 2) al comma 1, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 3) al comma 1, lettera a), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»; 4) al comma 1, lettera b), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»; 5) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»; 6) al comma 1, lettera b), numero 2), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»; 7) al comma 2, la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»; uu) all'articolo 2252: 1) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.»; 2) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali. 9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonché, alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalità e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.»; vv) all'articolo 2253-quater: 1) al comma 10, lettera b), le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»; 2) al comma 10, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, già»; 3) al comma 10, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, già»; 4) al comma 10, lettera b), numero 4), la parola: «revisori» è sostituita con la seguente: «brigadieri»; 5) al comma 10, lettera b), numero 5), la parola: «revisori» è sostituita con la seguente: «brigadieri.»; zz) all'articolo 2253-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole: «e di revisore capo qualifica speciale» sono soppresse; 2) al comma 4, lettera a), numero 5), dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1»; 3) al comma 4, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»; 4) al comma 4, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»; 5) al comma 4, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per l'anno 2020, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»; 6) al comma 4, lettera b), numero 5), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 7) al comma 4, lettera b), numero 6), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 8) al comma 4, lettera b), numero 7), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 9) al comma 4, lettera b), numero 8), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; aaa) all'articolo 2253-septies: 1) nella rubrica, le parole: «e di collaboratore capo qualifica speciale» sono soppresse; 2) al comma 5, le parole: «i collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «gli appuntati scelti, già collaboratori capo». 2. Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto. 3. Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegate al presente decreto. 4. Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito, dal 2019, dalla tabella 4 - quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 allegata al presente decreto. 5. Il quadro III (specchi B e C) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e 13 allegate al presente decreto. 6. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 14 allegata al presente decreto. 7. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 15 allegata al presente decreto. 8. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo