Capo III

Art. 10

Altre modifiche normative

In vigore dal 17 nov 2018
1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.»; 2) al quarto comma, le parole: «dell', comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; b) l' è abrogato. 2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) all'articolo 2136, al comma 1: 1) la lettera «b)» è sostituita dalla seguente: «b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899»; 2) le lettere «g-bis)», «g-ter)», «h)» e «i)» sono abrogate; 3) dopo la lettera «m)» è aggiunta la seguente: «m-bis) l'articolo 923;»; 4) la lettera «n)» è sostituita dalla seguente: «n) gli articoli 931 e 932»; 5) dopo la lettera: «o)» è aggiunta la seguente: «o-bis) gli articoli 946, 957 e 960;»; b) all'articolo 2140, comma 4, la parola: «trentaquattresimo» è sostituita dalla seguente: «trentasettesimo»; c) all'articolo 2145, comma 2, dopo le parole: «Comandante generale» sono aggiunte le seguenti: «nonché il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all' del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-10

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