Capo V

Art. 16

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In vigore dal 17 nov 2018
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «transitorie» sono aggiunte le seguenti: «e finali»; b) al comma 23, dopo le parole: «dall'articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «e 37, comma 6,» e la parola: «ispettori» è sostituita dalle seguenti: «allievi marescialli»; c) dopo il comma 23 all'ulteriore comma «23» la numerazione del medesimo è sostituita con la seguente: «24»; d) al comma 30, dopo le parole: «sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, se in servizio permanente,» e le parole: «ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29,» sono soppresse; e) al comma 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.»; f) al comma 42, la parola: «terza» è sostituita dalla seguente: «quarta»; g) al comma 47, lettera b), dopo le parole: «1° luglio 2010» sono aggiunte le seguenti: «. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, è incrementato di n. 1 unità»; h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione. 60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 è bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso è consentito, senza limiti di età, ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall', commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all', comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario. 60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-16

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