Capo V
Art. 17
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
In vigore dal 17 nov 2018
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) alla lettera b) le parole «da attivare entro il 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da attivare entro il 30 ottobre 2019»;
2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) in deroga a quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine è fissato al 30 settembre 2019, con modalità, procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto , comma 1, lettere a) e b);
b-ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento.»;
b) al comma 14, alla lettera b):
1) le parole «per una sola volta, per 50 posti» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola volta, per 80 posti» e le parole: «Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
2) alla lettera c) le parole «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;
c) dopo il comma 22, è inserito il seguente:
«22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell', comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146»;
d) al comma 25, dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017»;
e) al comma 28, le parole «A decorrere dal primo gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023»;
f) dopo il comma 32 è inserito il seguente:
«32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terrà conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.»;
g) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
«34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.».
2. Le disposizioni introdotte dall', comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-17