Capo V

Art. 18

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In vigore dal 17 nov 2018
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo paragrafo, dopo le parole: «con più di diciotto anni» sono inserite le seguenti: «ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitrè anni»; b) al comma 4, la parola: «1820-bis,» è soppressa; c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianità di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale»; d) al comma 21, le parole: «apicale del ruolo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza»; e) al comma 26, le parole: «di cui all'articolo 1084», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084»; f) dopo il comma 27, è aggiunto il seguente: «27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.»; g) al comma 30, lettera d), dopo la parola «articoli» è inserita la seguente: «11,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-05;126#art-18

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