Capo II

Art. 6

Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale

In vigore dal 9 giu 2018
1. L'UIP nazionale è composta da personale delle Forze di polizia di cui all', primo comma, della legge n. 121 del 1981. L'organizzazione dell'UIP nazionale e la relativa pianta organica sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell', settimo comma, della legge n. 121 del 1981. Il relativo contingente di personale è determinato, ai sensi dell', secondo comma, della legge n. 121 del 1981, rispettivamente, con decreto del Ministro dell'interno, con riguardo al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo al personale delle altre Forze di polizia. 2. L'UIP nazionale: a) riceve, anche avvalendosi di un operatore economico qualificato, i dati PNR dai vettori aerei; b) effettua, prima dell'arrivo o della partenza del volo, attività di analisi dei dati ricevuti al fine di individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi per i quali è necessario procedere a ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti e di Europol; c) sulla base di una richiesta debitamente motivata, provvede a comunicare, caso per caso, alle autorità competenti nazionali o, nei casi di cui all', alle autorità competenti di Stati membri ovvero, nelle ipotesi di cui all', a Europol i dati PNR o i risultati del loro trattamento; d) all'esito dell'analisi dei dati PNR, aggiorna i criteri di cui all', comma 1, lettera b), sulla base dei quali sono effettuate le valutazioni finalizzate a individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi ai sensi della lettera b) del presente comma; e) scambia sia i dati PNR che i risultati del loro trattamento con le UIP di altri Stati membri in conformità a quanto stabilito dagli . 3. Nel caso in cui l'UIP nazionale riceva i dati PNR dai vettori aerei avvalendosi di un operatore economico qualificato, tale operatore è responsabile del relativo trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-6

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