Capo II

Art. 4

Sistema Informativo

In vigore dal 9 giu 2018
1. Ai fini della raccolta, del trattamento e del trasferimento dei dati PNR e dei dati API è istituito un apposito Sistema Informativo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ne garantisce la gestione tecnica e informatica. A tal fine, il predetto Dipartimento è il titolare del trattamento dei dati PNR e dei dati API, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. 2. I responsabili del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, sono la Direzione Centrale della Polizia Criminale per il trattamento dei dati e per le finalità previste dall', comma 1, e la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per il trattamento dei dati e per le finalità previste dall', comma 2. 3. Le interrogazioni del Sistema Informativo possono essere effettuate per le finalità di cui all'; a ciascuna delle predette finalità corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione. 4. Il trattamento dei dati PNR e dei dati API è consentito unicamente al personale cui siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono disciplinate le modalità tecniche: a) di funzionamento del Sistema Informativo; b) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate nel Sistema Informativo; c) di consultazione da parte dei soggetti autorizzati, ivi comprese le procedure tecniche e operative di mascheramento e cancellazione dei dati ai sensi dell'; d) di raffronto informatico dei dati PNR con quelli conservati nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi; e) di raffronto informatico dei dati API con quelli conservati nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione dell'immigrazione irregolare; f) di trasferimento delle informazioni, con strumenti informatici, dall'UIP nazionale alle autorità competenti nazionali; g) di trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei. 6. Relativamente agli organismi previsti dagli della legge 3 agosto 2007, n. 124, le modalità di cui al comma 5, lettera f), sono disciplinate con un regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli , comma 2, e 43 della legge n. 124 del 2007, di concerto con il Ministro dell'interno. 7. Il Sistema Informativo utilizza i formati di dati e i protocolli informatici comuni individuati con la decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-4

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