Capo II

Art. 9

Trattamento dei dati API

In vigore dal 9 giu 2018
1. I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all', immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. 2. Entro ventiquattro ore dal momento della loro comunicazione agli Uffici di cui al comma 1, ovvero dopo l'ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato, i dati API non necessari per la prevenzione dell'immigrazione irregolare sono resi non visibili ai medesimi Uffici. 3. Per le finalità di cui all', comma 2, i dati API, trascorsi sei mesi dal loro ricevimento, sono resi indisponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-9

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Trattamento dei dati API (Art. 9 Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo