Capo II
Art. 9
Trattamento dei dati API
In vigore dal 9 giu 2018
1. I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all', immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.
2. Entro ventiquattro ore dal momento della loro comunicazione agli Uffici di cui al comma 1, ovvero dopo l'ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato, i dati API non necessari per la prevenzione dell'immigrazione irregolare sono resi non visibili ai medesimi Uffici.
3. Per le finalità di cui all', comma 2, i dati API, trascorsi sei mesi dal loro ricevimento, sono resi indisponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Storico versioni
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