Capo III
Art. 12
Trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti nazionali
In vigore dal 9 giu 2018
1. L'UIP nazionale trasmette i dati PNR o i risultati del loro trattamento relativi ai passeggeri individuati ai sensi dell', comma 2, lettera b), a seguito dell'esame individuale non automatizzato, alle autorità competenti nazionali perché li sottopongano a ulteriore trattamento e adottino provvedimenti idonei a prevenire e reprimere reati di terrorismo o reati gravi. Per le medesime finalità, le autorità competenti nazionali possono chiedere all'UIP nazionale la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento. Tale trasmissione avviene con strumenti informatici, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all', comma 5.
2. Le decisioni delle autorità competenti nazionali che determinino conseguenze giuridiche negative per l'interessato non possono essere adottate esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR, nè possono fondarsi sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.
Storico versioni
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