Capo III

Art. 17

Modalità di scambio delle informazioni

In vigore dal 9 giu 2018
1. Lo scambio di informazioni ai sensi degli può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. 2. In casi di emergenza, il punto di contatto nazionale è l'UIP nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-17

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Modalità di scambio delle informazioni (Art. 17 Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo