Capo III
Art. 17
Modalità di scambio delle informazioni
In vigore dal 9 giu 2018
1. Lo scambio di informazioni ai sensi degli può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato.
2. In casi di emergenza, il punto di contatto nazionale è l'UIP nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-17