Capo III

Art. 19

Trasferimento dei dati PNR a Paesi terzi

In vigore dal 9 giu 2018
1. Fatte salve le condizioni previste da eventuali accordi internazionali, i dati PNR e i risultati del loro trattamento possono essere trasferiti alle autorità competenti di un Paese terzo in relazione a casi individuali, soltanto in conformità alle previsioni del presente decreto e alle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, concernenti il trasferimento verso Paesi terzi di dati giudiziari o trattati per finalità di polizia e qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la richiesta sia formulata nel rispetto delle previsioni recate dall', commi 2 e 3; b) il trasferimento sia necessario per le finalità di cui all', comma 1; c) il Paese terzo si impegni a trattare i dati con le garanzie previste dal presente decreto e a ritrasferire i dati a altro Paese terzo soltanto per le finalità di cui all', comma 1, e previa autorizzazione espressa dello Stato italiano. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dati PNR possono essere trasferiti senza il previo consenso dello Stato membro dal quale sono stati ottenuti nel caso in cui ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) il trasferimento sia indispensabile per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi in uno Stato membro o in un Paese terzo; b) il consenso preliminare non possa essere ottenuto in tempo utile. 4. Il trasferimento dei dati senza il preventivo consenso è comunicato all'UIP dello Stato che ha trasmesso il dato. Il trasferimento è annotato in apposito registro per le verifiche da parte del responsabile della protezione dei dati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-19

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Trasferimento dei dati PNR a Paesi terzi (Art. 19 Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo