Capo II
Art. 3
Finalità dei trattamenti
In vigore dal 9 giu 2018
1. I dati PNR raccolti a norma del presente decreto sono trattati a fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, secondo quanto previsto all', comma 2, lettere b), c) e d).
2. I dati API raccolti e resi disponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera a norma del presente decreto sono trattati al fine di migliorare i controlli alle frontiere esterne e prevenire l'immigrazione illegale. In caso di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne il trattamento dei dati API è esteso anche ai voli intra-UE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-3