Capo II
Art. 8
Trattamento dei dati PNR
In vigore dal 9 giu 2018
1. Ai fini delle attività di analisi di cui all', comma 2, lettera b), l'UIP nazionale può:
a) confrontare i dati PNR con le informazioni contenute nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
b) trattare i dati PNR sulla base di criteri predeterminati ai sensi del comma 2.
2. I criteri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dall'UIP nazionale e periodicamente aggiornati sentite le autorità competenti nazionali, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali il trattamento è consentito, nonché di specificità e del divieto di discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.
3. L'UIP nazionale effettua le attività di analisi con modalità non discriminatorie.
4. I riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato dei dati PNR, effettuato a norma dell', comma 2, lettera b), sono sottoposti dall'UIP nazionale a un esame non automatizzato, condotto sul singolo caso, per verificare la necessità dell'adozione di provvedimenti e misure da parte delle autorità competenti nazionali, in conformità alle disposizioni vigenti.
5. I provvedimenti e le misure adottate ai sensi del comma 4 non pregiudicano il diritto di entrare nel territorio dello Stato delle persone che godono del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea in conformità al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-8