Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 giu 2018
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati PNR», le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con una singola prenotazione vengano acquistati più biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalità; b) «mascheramento dei dati», l'operazione attraverso la quale vengono resi non visibili alla consultazione le informazioni che consentono l'identificazione diretta dell'interessato; c) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; d) «metodo push», il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR al Sistema Informativo di cui al comma 2, lettera m); e) «passeggero», chiunque, a esclusione dei membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile, anche nella fase di transito o trasferimento, e risulti registrato nelle liste dei passeggeri; f) «reati di terrorismo», i reati di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale; g) «reati gravi», i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie elencate nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni; h) «sistema di prenotazione», il sistema interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni; i) «vettore aereo», l'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri; l) «volo extra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente da un Paese terzo e il cui atterraggio è previsto nel territorio nazionale oppure in partenza dal territorio nazionale e il cui atterraggio è previsto in un Paese terzo, compresi, in entrambi i casi, i voli con scali nel territorio di Stati membri o di Paesi terzi; m) «volo intra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e il cui atterraggio è previsto nel territorio nazionale o viceversa, senza alcuno scalo nel territorio di un Paese terzo. 2. Ai fini del presente decreto si intendono, altresì, per: a) «autorità competenti», le autorità responsabili della prevenzione e del perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuate da ogni Stato membro e comunicate alla Commissione europea in conformità alla direttiva (UE) 2016/681; b) «autorità competenti nazionali», le Forze di polizia di cui all', primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione Investigativa Antimafia, gli organismi previsti dagli della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e le Autorità giudiziarie competenti a perseguire i reati di cui al comma 1, lettere e) e f); c) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121; d) «code sharing», il trasporto di passeggeri operato da uno o più vettori aerei per conto di altri vettori aerei e regolato da apposita convenzione; e) «Codice in materia di protezione dei dati personali», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; f) «regolamento generale sulla protezione dei dati», il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; g) «decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680», il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; h) «Dipartimento della Pubblica Sicurezza», il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121; i) «Direzione Centrale della Polizia Criminale», la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all', primo comma, lettera c), della legge n. 121 del 1981; l) «Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere», la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189; m) «ENAC», l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; n) «frequent flyer», i viaggiatori abituali; o) «riscontro negativo», l'esito dell'attività di analisi dei dati PNR effettuata dall'UIP nazionale in base alla quale un passeggero non è sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o in reati gravi; p) «riscontro positivo», l'individuazione di un passeggero sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o in reati gravi, all'esito dell'attività di analisi dei dati PNR effettuata dall'UIP nazionale; q) «Sistema Informativo», il sistema informativo per l'uso dei dati PNR, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzato alla raccolta, al trattamento e al trasferimento dei dati PNR; r) «Unità d'informazione sui passeggeri (UIP)», autorità competente, in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuata da ciascuno Stato membro ai sensi della direttiva (UE) 2016/681; s) «Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale», l'unità istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale competente in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi. 3. Ai fini del presente decreto si intendono, inoltre, per: a) «controllo alla frontiera», il controllo, effettuato alla frontiera, secondo le modalità indicate dall' del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; b) Sistema informativo frontaliero Border Control System Italia (BCS): il sistema informativo istituito presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per la raccolta e il trattamento delle informazioni acquisite ai sensi della direttiva 2004/82/CE; c) «dati API», parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco; d) «frontiere esterne», le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi non appartenenti all'Unione europea; e) «Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera», gli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera; f) «valico di frontiera», il valico di frontiera presidiato da uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-2

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