Capo III
Art. 18
Trasferimento dei dati PNR a Europol
In vigore dal 9 giu 2018
1. Europol può richiedere, entro i limiti delle proprie competenze e per l'adempimento dei propri compiti, i dati PNR o i risultati del loro trattamento all'UIP nazionale quando strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri volta alla prevenzione e alla repressione di uno specifico reato di terrorismo o altro reato grave, a condizione che si tratti di un reato di propria competenza ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016.
2. La richiesta è formulata attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA, per il tramite dell'Unità Nazionale Europol e deve contenere i motivi per i quali Europol ritiene necessaria la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi di propria competenza.
3. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ai sensi del presente articolo attraverso l'applicazione SIENA secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53#art-18