Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
In vigore dal 28 apr 2018
Modifiche all' del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. L' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è abrogato.
2. Dopo l' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Cumulo). - 1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purchè le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-6