Art. 10

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

In vigore dal 28 apr 2018
1. All' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti è sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.»; b) il comma 2 è abrogato; c) il comma 2-bis è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-10

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