Art. 13
Disposizioni transitorie
In vigore dal 28 apr 2018
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a «M.A.F.
- Fondo di solidarietà nazionale» viene chiuso, con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-13