Art. 11

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

In vigore dal 28 apr 2018
1. All', commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi di difesa»; al comma 2 la parola: «consorzi» è sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi di difesa».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-11

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