Art. 9
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
In vigore dal 28 apr 2018
1. All' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività»;
b) al comma 2, le parole: «del Consorzio» sono sostituite dalle seguenti «dell'Organismo collettivo di difesa»;
c) al comma 3, lettera a), le parole: «della zona» e «, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione» sono soppresse;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
e) al comma 3, la lettera c), è abrogata;
f) al comma 4, la parola: «, c)» è soppressa e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-9