Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

In vigore dal 28 apr 2018
Modifiche all' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3, le parole: «di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» sono sostituite, ovunque ricorrenti, con le seguenti: «di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «all'assicurazione agevolata» sono inserite le seguenti: «o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione»; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresì esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese; b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata: a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali; b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura. 4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purchè il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32#art-4

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Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154.) — Testo vigente | Portale Normativo